Ai sensi del vigente regolamento associativo, art. 40, comma 3, lettera l, con la presente si rammenta che:

“l’associato è obbligato a versare le quote associative di ogni anno solare entro il mese di marzo o in unica soluzione o semestralmente e, in tal caso, la seconda rata deve essere versata entro il mese di settembre, dopo di che verrà considerato moroso”.

In base all’art. 23, comma 3, lettera p) del Regolamento AIA sono da considerarsi morosi gli associati che il 16 Aprile, ossia trascorsi 15 giorni dall’ultima data utile (31 Marzo) non abbiano ancora versato almeno la metà dell’importo (30 Euro).

Pertanto chi non avesse ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione è pregato di provvedere entro tale data, trascorso tale termine il regolamento prevede deferimento dell’associato alla procura federale.

Si ricorda che , dal pagamento delle quote, sono esentati gli associati con meno di un anno di anzianità di tessera e gli Arbitri Benemeriti con oltre 70 anni di età.